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Assegni – Sospensione scadenza dei titoli di Credito - Legge 30 Dicembre 2020 n.178

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 30 Dicembre 2020 n.178 è stata prorogata la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva, fino al 31 gennaio 2021, indipendentemente dalla data di emissione del titolo di credito.

La norma, per tutti gli assegni emessi indipendentemente dalla data di emissione, dispone che sono, tra l’altro, sospesi:
•i termini per la presentazione al pagamento;
•i termini per il pagamento tardivo dell'assegno previsti dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 386 del 1990

qualora ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021; si ricorda che, per effetto di precedenti interventi normativi, i predetti termini erano stati già sospesi dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020 e, conseguentemente, a seguito dell’entrata in vigore della legge in oggetto, tali termini sono sospesi qualora ricadenti o decorrenti dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021

Al riguardo si evidenzia che per:

  • termine per la presentazione al pagamento si intende il termine entro cui l’assegno deve essere presentato all’incasso dalla data di emissione pari a: 8 giorni dalla data di emissione per gli assegni pagabili nel comune di emissione, 15 giorni per quelli pagabili in diverso comune, 20 giorni per quelli emessi in Europa, 60 giorni per quelli emessi in altro continente;
  • termine per il pagamento tardivo previsto dall’art. 8, comma 1, della legge 386 del 1990, si intende il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo entro cui il traente di un assegno emesso senza provvista può effettuare il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la constatazione equivalente, evitando, in tal modo, l’applicazione delle sanzioni amministrative e la iscrizione in Centrale di Allarme Interbancaria (CAI).

Per effetto della sospensione dei termini:

  • il decorso dei predetti termini pendenti all’8 marzo si è interrotto il 9 marzo 2020 e ricomincerà a decorrere per i residui giorni mancanti a partire dal 1° febbraio 2021;
  • il decorso dei predetti termini, qualora avente inizio nel periodo 9 marzo 2020 - 31 gennaio 2021, inizierà il 1° febbraio 2021.

I termini di presentazione al pagamento e di pagamento tardivo ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021 andranno dunque rideterminati tenendo conto della sospensione.

Con specifico riferimento al termine di 60 giorni per il pagamento tardivo considerato che, come detto, ai sensi di legge, la decorrenza di tale termine inizia a partire dalla scadenza del termine di presentazione dell’assegno, al fine di determinare il nuovo termine per il pagamento tardivo occorrerà tenere conto anche dell’eventuale sospensione del termine di presentazione al pagamento (qualora pendente all’8 marzo o decorrente nel periodo 9 marzo 2020 – 31 gennaio 2021) facendo poi decorrere dalla scadenza dello stesso il termine di 60 giorni per l’effettuazione del pagamento tardivo.

Alla luce di quanto precede, il termine indicato nelle comunicazioni di preavviso di revoca inviate dalla Banca prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti normativi in oggetto dovrà quindi intendersi posticipato secondo le modalità sopra riportate.

 

Di seguito due esempi di ricalcolo del termine:

Esempio n. 1
Assegno che doveva essere presentato entro il 5 marzo e che, presentato nei termini, è risultato impagato per mancanza fondi: il termine per il pagamento tardivo, invece che il 4 maggio (60 giorni dal 5 marzo) sarà il 29 marzo (3 giorni decorsi fino all’8 marzo + 57 dal 1° febbraio 2021).

Esempio n. 2
Assegno su piazza datato 30 marzo, presentato il 31 marzo e impagato per mancanza fondi. Il termine di presentazione di 8 giorni sarebbe scaduto il 7 aprile ma tale scadenza, in virtù della sospensione, è stata posticipata all’8 febbraio 2021. Di conseguenza, il termine per il pagamento tardivo non sarà più il 6 giugno (60 giorni dal 7 aprile) ma il 9 aprile (60 giorni dall’8 febbraio).

 

Va altresì aggiunto che, per effetto della disposizione introdotta, gli elementi necessari per determinare, in via definitiva, la possibilità o meno di procedere al pagamento del titolo (ivi compresa la disponibilità dei fondi), in caso di assegni risultati impagati alla data di presentazione ricadente nel periodo di sospensione, verranno rivalutati il primo giorno lavorativo bancario successivo al termine del periodo di sospensione. Il 1 febbraio 2021, dunque, con riferimento agli assegni interessati dalla sospensione e risultati impagati, si procederà a verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento ed in ipotesi di sussistenza di idonea provvista si procederà al pagamento con conseguente addebito del conto. In tale evenienza, per quanto ovvio, non occorrerà procedere al pagamento tardivo del titolo, stante che l’assegno dovrà considerarsi regolarmente pagato.

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